Servizi per i cittadini


Apostille e legalizzazioni
A chi rivolgersi

Ufficio del casellario

Ubicazione: Piazza Galimberti, 7
Piano: Terra
Attività svolte:

Il servizio è regolato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Il servizio è organizzato con il Casellario Giudiziale Centrale, istituito presso il Ministero della Giustizia, e dai Casellari Giudiziali Locali, istituiti nelle Procure della Repubblica di ciascun Tribunale Ordinario.
 
Il Casellario Giudiziale Locale raccoglie e conserva informaticamente gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti per i quali è prescritta l’iscrizione e l’annotazione, relativamente alle persone nate nei comuni del circondario.
 
Il Casellario Giudiziale Locale rilascia, a richiesta dei privati(artt. 24, 25, 26, e 27 D.P.R. 313/02) e a richiesta di amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici (artt. 28 e 39 D.P.R. 313/02) i seguenti certificati:Certificato del Casellario;
  • Visura delle iscrizioni nel Casellario Giudiziale;
  • Certificato delle sanzioni amministrative;
  • Visura delle sanzioni amministrative;
  • Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
  • Per prenotazione on-line dei certificati accedere al seguente link: hppts:/www.giustizia.it/giustizia/it/mg 3 3 14.pag
  • In tal caso, seguire la procedura guidata che al termine della compilazione rilascerà una ricevuta di prenotazione, la quale, andrà firmata e portata, entro 30 giorni dalla sua emissione, unitamente alla marca da bollo indicata nella medesima ricevuta, all'Ufficio del Casellario per il rilascio del certificato prenotato.   
Orario al pubblico:

Aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

A far tempo dal 1° dicembre 2022, aperto il sabato e festivi (seguenti a una giornata già festiva che preveda la chiusura dell'Ufficio) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 per richieste non aventi carattere di urgenza. 

Telefono: 0171/607735;
0171/607734
Fax: 0171/607735
PEC: casellario.procura.cuneo@giustiziacert.it (Da utilizzare esclusivamente per l'invio di richieste di certificati del Casellario, dei carichi pendenti ed ogni altra comunicazione afferente al Casellario)
Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Sig.ra Stefania Garnero (Funzionario Giudiziario F2)
    Incarico: Responsabile
    Piano: terra
    Telefono: 0171/607734;
  • Sig. Riccardo Prestianni (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Addetto
  • Dott.ssa Claudia Raffiti (Assistente Giudiziario F2)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0171/607735;
  • Sig. Ivo Audisio (Conducente di automezzi F2)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0171/607779;
COSA SONO

Una legalizzazione o una apostille è l’atto con cui il P.M. conferisce validità all’estero a determinate categorie di documenti: atti firmati da Notai, da cancellieri e atti degli Uffici Giudiziari.

APOSTILLE

La Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 ha disposto l'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, disponendo che la stessa possa essere sostituita dalla cosiddetta “apostille”.
Si tratta di un’annotazione attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante, che deve essere apposta sull'originale dell’atto.
L'apostille, pertanto, sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Ne discende, a titolo esemplificativo, che se una persona ha bisogno di fare valere in Svizzera (Paese che ha aderito alla suddetta Convenzione) un atto notorio, non avrà bisogno di recarsi presso l'ambasciata svizzera per chiedere la legalizzazione, ma potrà recarsi presso la Procura competente per territorio, per ottenere l'annotazione della cosiddetta apostille sul documento. L’atto così “apostillato” potrà essere fatto valere, anche se redatto in italiano. Sarà sufficiente una normale traduzione.

L’elenco dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja sono consultabili al sito: https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/32/2024-09/convenzione-aja_stato-applicazione.pdf

LEGALIZZAZIONE

Per far valere gli atti nei Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja, occorre la legalizzazione degli stessi da parte della Procura. 

ASSEVERAZIONE

Al fine di far valere in Italia atti in lingua straniera (legalizzati), è necessario farli tradurre da un interprete/traduttore ed asseverare presso il Tribunale. A conclusione di tale procedura è necessario recarsi presso la Procura al fine di legalizzare l’asseverazione della traduzione.
L’asseverazione (giuramento) della traduzione è una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza tra il testo tradotto e il testo originale, al fine di far acquisire carattere di ufficialità al documento.

N.B. Per la legalizzazione/apostille di atti e documenti rilasciati da un ente pubblico, Comune, ufficio scolastico provinciale territoriale, azienda ospedaliera, azienda sanitaria locale, camera di commercio, agenzia delle entrate, motorizzazione civile della provincia di Cuneo o rappresentanza diplomatica/consolare presente in Italia è competente la Prefettura di Cuneo.

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