Nel caso di semplice danneggiamento colposo di veicoli, cioè incidenti senza feriti o morti, gli interessati per le informazioni di cui all’art. 11 co. 4 d.lvo 285/92 e per le relative copie degli atti si devono rivolgere direttamente ed unicamente agli uffici di polizia che hanno rilevato l’incidente, non occorrendo il N.O. della Procura della Repubblica.
Prima della presentazione dell'eventuale querela (e fino a 90 giorni dalla data dell'incidente), nel caso si tratti di incidenti con feriti non in prognosi riservata e con lesioni di durata inferiore a 40 gg, le autorità di polizia possono rilasciare copia degli atti relativi alle modalità dell’incidente (compresi i rilievi fotografici e planimetrici), alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi senza necessità di autoruizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, omettendo di rilasciare copia delle fonti di prova dichiarativa.
In assenza di querela e decorsi 90 giorni dalla data dell'incidente, la polizia giudiziaria potrà rilasciare informazioni e copia degli atti senza necessità di nulla osta e senza limitazioni. |